Art. 2.
(Definizione e princìpi delle discipline bionaturali per il benessere psicofisico).

      1. Per discipline bionaturali per il benessere psicofisico, di seguito denominate «discipline bionaturali», si intendono quelle concezioni e quelle pratiche che hanno per finalità la promozione, la conservazione e il ripristino dello stato di benessere psicofisico, per il miglioramento della qualità della vita della persona, avvalendosi, a tale scopo, di metodi e di elementi naturali la cui efficacia è stata verificata nell'esperienza storica concreta, nei vari contesti culturali e geografici, e che si fonda sul principio della necessaria armonia della persona con la natura. Su tale principio si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti, elementi e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale da cui ha preso origine.
      2. Per operatore di discipline bionaturali si intende la persona abilitata a esercitare pubblicamente, sia in forma autonoma sia in forma subordinata o parasubordinata, l'attività professionale inerente

 

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alla disciplina, o alle discipline, in cui ha maturato specifica competenza.